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Podestà e Capitani del Popolo Narnesi

a Firenze

 
 
 

PODESTÀ NARNESI

a FIRENZE.

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I notai tra il 1343 ed il 1400 a Firenze furono tutti umbri tranne 8 ( su 373 ).

146 giudici di cui 138 Umbri.

I podesta’ furono 55 di cui 20 Umbri.

Si trovano altri riferimenti nell’archivio di stato di Terni

f. briganti

Degli Azzi G. Le relazioni tra la repubblica di Firenze

E l’Umbria nel secolo XIV anno pubbl. 1909

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Lista dei Podesta di origine Narnese

Che governarono Firenze

tra il  1345 ed il 1464

 

p. 26 Berardus Massei

de Narni. 1345

p. 51 Quiricus Carduli

de Narnia. 1347 – 1348

p. 230 Ciappus Tanti de Ciappis

de Narnia. 1359 – 1360

p. 256 Ludovicus Iuvenalis

Cardoli de Narnia. 1360 – 1361

p. 265 Clericus sive Quiricus

Cardoli de Narnia. 1361 – 1362

c. 141 Iohannes de Cuppis

de Narnia. 1379 – 1380

c. 570 Blaxius de Cardolis

de Narnio. 1426

91- Vettorius Iohannis de Cardolis

de Calvi de Narnea. 28 luglio 1415 – 27 gennaio 1416

106- Niccolaus Blaxii

de Masseis de Narnea. 28 giugno 1422 – 11 gennaio 1423

116- Gentilis Vettorii

de Cardolis de Narni. 9 marzo 1427 – 8 settembre 1427

150- Gentilis Vettorii

de Cardolis de Narnea. 24 febbraio 1448 – 23 agosto 1448

153- Iohannes Niccolai

de Masseis de Narnea. 24 agosto 1449 – 23 febbraio 1450

179- Petrus de Catanis sive

de Ghisanis de Cesis

civis Narniensis. 16 maggio – 15 novembre 1464

16 novembre 1464 – 15 maggio 1465

16 maggio 1465 – 9 gennaio 1466

Associazione piazza duomo Spoleto ( altro materiale)

Statuti di Spoleto

http://www.piazzaduomo.org/Sansi/Sansi%20Vol.%20I/cap8.pdf

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PODESTÀ DEL COMUNE DI FIRENZE.

A Firenze la carica di Podestà iniziò a essere eletta con una certa regolarità a partire dal 1207; fino all’istituzione del Capitano del popolo, avvenuta intorno al 1250, il Podestà fu lamassima magistratura del Comune che, riunendo in sé le attribuzioni di guida politica, giudice supremo e comandante delle milizie, incarnava la più alta espressione del potereesecutivo cittadino.

Prima del 1278 la carica aveva durata annuale, poi si prese a sperimentare il rinnovo semestrale della magistratura adottando definitivamente tale periodicità a partire dal 1290, allorquando venne stabilito che il 1° gennaio e il 1° luglio fossero le due date a decorrere dalle quali entrava in carica un nuovo magistrato (la nomina avveniva nella prima settimana di marzo per la seconda metà dell’anno in corso e nella prima settimana di settembre per il primo semestre dell’anno seguente). Il Podestà uscente poteva essere immediatamente

rieletto, dopodiché gli era interdetta la carica per i successivi dieci anni (si registrano, però, notevoli eccezioni a questa regola). Circa le altre norme di elezione, il Podestà – rettore forestiero – doveva provenire da una città che non confinasse con il territorio fiorentino: la medesima clausola vigeva anche per i componenti del suo seguito, ovvero la "famiglia" del giusdicente, costituita da un cospicuo numero di funzionari amministrativi e giudiziari

(giudici, notai, cavalieri e sbirri, detti anche berrovieri); alcune fra le città che risultano frequenti luoghi di provenienza di Podestà incaricati dal Comune fiorentino furono Milano, Roma e Gubbio (numerosi, inoltre, i magistrati provenienti dai centri minori della fascia appenninica tosco-umbro-marchigiana).

La prassi elettiva voleva che, in seno ai consigli cittadini, venissero nominati quattordici elezionari che a loro volta designassero il Podestà secondo il sistema di votare una rosa di nomi dei quali i primi quattro, in ordine di maggioranza di voti ottenuti, venivano interpellati circa l’accettazione dell’incarico: se accettava il primo a questi veniva conferita la carica di Podestà di Firenze, altrimenti risultava eletto il primo che, fra gli altri, rispondeva positivamente alla richiesta. I quattordici elezionari, di fatto, venivano scelti dai Priori i quali, poi, insieme agli elezionari stessi e ai sedici Gonfalonieri di compagnia, procedevano nelle operazioni di nomina del Podestà sopra descritte; fra il 1304 e il 1325 fu stabilito che gli elezionari fossero scelti, oltre che dai Priori, anche dai Dodici buoniuomini, dai sedici Gonfalonieri di compagnia e dalle Capitudini delle arti maggiori.

Il nuovo Podestà, una volta nominato, doveva giungere a Firenze quindici giorni prima dell’inizio effettivo del suo mandato, risiedendo nel frattempo, a spese del Comune, in alberghi a ciò designati (così anche succedeva alla fine del mandato, durante i giorni del sindacato, ovvero delle procedure di revisione dell’operato del Podestà uscente effettuate da cosiddetti sindaci appositamente eletti); il giorno dell’insediamento ufficiale, poi, lo stemma del Podestà entrante veniva dipinto sul palazzo di residenza e il magistrato doveva giurare davanti all’assemblea del popolo. Tuttavia, fino a quando non fu terminato il Palazzo del

Podestà (l’attuale Bargello), la cui costruzione iniziò nel 1255, il giusdicente e la sua famiglia non ebbero una sede fissa.

In seno alla curia del Podestà veniva amministrata la giustizia sia civile sia penale: ai giudici e ai notai che ne facevano parte venivano assegnati compiti a discrezione del Podestà loro responsabile, e tuttavia era stabilito che a metà del mandato semestrale vi fosse una rotazione fra le persone destinate ai diversi incarichi distribuiti fra cause civili e cause penali, al fine di evitare che si perpetrassero abusi e arbitri. Tra i famigli del Podestà, ai cavalieri spettava il compito di provvedere, nell’arco delle ventiquattrore giornaliere, al servizio di polizia e di vigilanza nella città, con specifica attenzione ai reati di competenza del magistrato loro responsabile. A questi, infatti, furono conferiti poteri pressoché illimitati in materia penale contro certe categorie di colpevoli e sospetti di delitti particolarmente gravi; al riguardo, il Podestà poteva anche trattenere nel proprio palazzo per uno o più giorni i rei di delitti capitali, mentre doveva immediatamente consegnare alle carceri pubbliche gli altri generi di colpevoli. Per ottenere una confessione era ammessa la pratica della tortura,

ma solo nei casi di delitti davvero gravi e di sospetti sufficientemente fondati.

Il Podestà rispondeva personalmente per quello che aveva fatto od omesso di fare, ma era anche responsabile delle mancanze dei propri famigli: la prassi voleva che il magistrato, a conclusione del proprio mandato, rimanesse a Firenze per altri dodici giorni per rendere conto di eventuali reati suoi o dei famigli . Questo era l’istituto del già menzionato sindacato, affidato a un collegio formato dapprima dal Giudice degli appelli e nullità e altri sei componenti (un giudice, un notaio e quattro semplici cittadini), e dal 1307 da questi ultimi e dall’Esecutore degli Ordinamenti di giustizia che, eletto a partire da quella data,sostituiva nell’incarico il Giudice delle appellagioni.

Già dalla sua istituzione, il Podestà ricoprì anche importanti funzioni politiche. In origine, come già ricordato, il primo e più eminente rettore forestiero di Firenze era il supremo magistrato del Comune e deteneva, di fatto, il monopolio delle funzioni di governo, in base al quale esercitava "un ruolo di coordinamento politico" delle varie attività pubbliche: "comando dell’esercito, presidenza dei consigli, rappresentanza politica, funzione giudiziaria, sorveglianza dei lavori pubblici etc." (Zorzi 2000, pp. 461-462). In particolare presiedeva le due assemblee cittadine inizialmente intitolate al suo nome, ovvero i Consigli del Podestà, uno generale, o del Podestà tout court, e uno speciale o del Comune,

riuniti nel 1328 nell’unico Consiglio del Podestà; tuttavia, nel corso della prima metà del Trecento l’istituzione podestarile perse progressivamente il peso politico che aveva avuto fino ad allora. È indicativo, per esempio, che la presenza del magistrato nell’assemblea che da lui si nominava fosse divenuta pressoché di pura rappresentanza, limitandosi egli al ruolo di moderatore, spesso ricoperto non già dal Podestà in persona bensì da un suo vicario (generalmente un giudice collaterale della sua curia). Addirittura, nel 1396 fu stabilito che il Consiglio, fino a quella data convocato dal Podestà, dovesse riunirsi da allora in poi per ordine dei Priori e del Gonfaloniere di giustizia, ovvero della Signoria; e il nome dell’assemblea venne mutato in Consiglio del Comune: così, infatti, si legge nei testi legislativi del Comune fiorentino, le provvisioni, nelle cui formule di intestazione, a partire dalla metà di dicembre di quello stesso 1396, scompare del tutto il nome del Podestà in carica legato all’attività legislativa cittadina.

Pur mancando oggi una documentazione organica che testimoni in maniera univoca l’attività politica del Podestà a Firenze, in particolare per tutto quel periodo – dalle origini della magistratura fino ai primi del Trecento – che costituisce la fase più importante del regime podestarile (a ulteriore scapito della situazione, vi è la perdita di documentazionecausata dall’incendio della Camera del Comune del 1343), si nota che già a partire dalla metà del XIV secolo anche l’istituto del Podestà era stato investito dal globale "processo di funzionarizzazione" (Zorzi 2000, p. 460) che aveva interessato il ruolo dei rettori forestieri di Firenze, uno dei cui effetti fu la "progressiva omogeneizzazione delle loro mansioni, ridotte quasi esclusivamente a quelle giudiziarie e sull’ordine pubblico" (Zorzi 2000, pp. 460-461). Così, dopo che la carica podestarile era divenuta nel tempo sempre più rappresentativa e meno operante in concreto all’interno dello scenario politico fiorentino, nel corso del Quattrocento anche le sue funzioni relative all’amministrazione della giustizia andarono via via riducendosi, poiché a partire dalla fine del secolo precedente erano sorte numerose magistrature giudiziarie particolari con compiti specifici nell’ambito sino ad allora di competenza esclusiva dei rettori forestieri come il Podestà e il Capitano del popolo.

Il Podestà, dunque, intorno al 1494 amministrava quasi unicamente la giustizia civile e aveva competenze limitate nel penale; nelle questioni attinenti in qualche modo alla sfera politica, inoltre, aveva il solo compito di promulgare, eseguire e far eseguire le sentenze emesse dal magistrato degli Otto di guardia e balìa sorto nel 1378 con attribuzioni specifiche nel campo della giustizia penale.

Nel 1502, infine, la carica di Podestà venne assorbita dal Consiglio di giustizia, istituito con provvisione del 15 aprile di quello stesso anno con le funzioni giurisdizionali fino ad allora appartenute al Podestà e al Capitano del popolo: in seno al nuovo organo giudiziario, dunque, veniva estratto ogni sei mesi il cosiddetto Podestà di Ruota che dava esecuzione alle sentenze pronunciate dal Consiglio; pertanto, l’antico magistrato del Podestà, almeno in veste autonoma, si può ritenere cessato nel 1502.

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vedi anche il Bargello

 

Capitani del Popolo

Narnesi

91- Vettorius Iohannis de Cardolis

de Calvi de Narnea. 28 luglio 1415 – 27 gennaio 1416

106- Niccolaus Blaxii

de Masseis de Narnea. 28 giugno 1422 – 11 gennaio 1423

116- Gentilis Vettorii

de Cardolis de Narni. 9 marzo 1427 – 8 settembre 1427

150- Gentilis Vettorii

de Cardolis

de Narnea. 24 febbraio 1448 – 23 agosto 1448

153- Iohannes Niccolai

de Masseis de Narnea. 24 agosto 1449 – 23 febbraio 1450

179- Petrus de Catanis sive

de Ghisanis de Cesis

civis Narniensis. 16 maggio – 15 novembre 1464

16 novembre 1464 – 15 maggio 1465

16 maggio 1465 – 9 gennaio 1466

CAPITANO DEL POPOLO E DIFENSORE DELLE ARTI.

A Firenze il Capitano del popolo fu eletto più o meno regolarmente a partire dal 1298: in

precedenza la magistratura aveva avuto sorti alterne, sia nel nome sia nelle competenze,

risultando presente nell’ambito della vita politica fiorentina comunque prima degli anni

Cinquanta del Duecento (allorquando si affermò il regime di "primo popolo") come

difensore degli interessi cittadini "contro l’onnipotenza dell’autorità imperiale" (Davidsohn

1962, p. 150). Tuttavia, fu con il prevalere del primo regime ‘popolare’ intorno al 1250 che

la carica di Capitano, affidata da allora a un rettore forestiero, assunse quelle connotazioni

che avrebbe mantenuto anche in seguito, una volta giunta ai vertici della vita politica

fiorentina: l’istituto, rimasto attivo per un decennio, in seguito alle vicende di Montaperti

(1260) seguì le sorti guelfe scomparendo per qualche anno dalla scena politica cittadina; nel

periodo 1267-1280 talora lo ritroviamo con il nome di Capitano della massa guelfa.

A partire dal 1280, dopo la pace del Cardinal Latino, vennero nominati alcuni Capitani

del Comune con l’appellativo di "defensores pacis", dopodiché, a seguito dell’affermarsi del

Priorato (1282), venne creata la carica di Capitano difensore delle arti e degli artefici: nel

1284, infine, i due organi si fusero in un unico istituto che giunse, verso la fine del secolo, a

ricoprire quelle funzioni definitivamente esercitate dalla magistratura con il nome più

consueto di Capitano del popolo e difensore delle arti. Nei primi decenni del Trecento,

tuttavia, la carica, ormai stabilizzatasi nel nome e nelle competenze, non fu eletta

regolarmente, soprattutto nei periodi in cui Firenze fu sottoposta alla signoria angioina;

viceversa, a partire dal 1343, da quando cioè si conserva la documentazione relativa al

Capitano del popolo – essendosi perduta quella precedente a tale data nell’incendio che in

quell’anno devastò la Camera del Comune – l’operato della magistratura è attestato con

maggiore regolarità.

Il sistema di elezione del Capitano del popolo – rettore forestiero, in quanto proveniente

da luogo distante dal territorio fiorentino almeno sessanta miglia – si stabilizzò nel corso dei

primi decenni del Trecento modellandosi su quello previsto per la carica di Podestà.

Secondo tale sistema si procedeva alla nomina, da parte della Signoria, dei Collegi e delle

Capitudini delle arti maggiori, di quattordici elezionari che a loro volta, insieme ai Priori e

al Gonfaloniere di giustizia, predisponevano una lista di quattro nomi sottoposti dunque a

votazione; a questo punto i nominati venivano interpellati "a scalare" sulla scorta del

numero di voti ricevuti partendo da chi aveva ricevuto più consensi, e Capitano risultava

eletto il primo che accettava l’incarico. Il magistrato uscente non poteva essere rieletto al

medesimo ufficio prima di dieci anni.

Fino al 1292 la durata in carica del Capitano era di un anno, dopodiché, a partire da

quella data, divenne semestrale e prese a essere rinnovata il 1° maggio e il 1° novembre.

All’arrivo in città il giusdicente doveva prestare giuramento insieme a tutta la "famiglia",

che costituiva il suo seguito, composta di giudici, notai, servi, sbirri (detti anche berrovieri)

e, generalmente, di due ulteriori componenti che funzionavano da suoi rappresentanti;

inoltre, il Capitano doveva avere con sé un certo numero di cavalli in modo che,

all’occorrenza, i membri della sua famiglia a ciò preposti potessero esercitare anche a

cavallo le proprie funzioni di controllo. La sede del Capitano cambiò nel tempo ma i palazzi

che la ospitarono furono sempre situati nell’area dell’attuale Palazzo Vecchio o della

Signoria.

L’operato del Capitano e di tutta la sua famiglia, allo scadere del relativo mandato,

veniva sottoposto a sindacato, ovvero alle rigide procedure di controllo per l’accertamento

di abusi od omissioni d’ufficio semmai perpetrate dal magistrato uscente e dalla rispettiva

curia; per la carica di Capitano del popolo era responsabile del sindacato l’Esecutore degli

ordinamenti di giustizia. Le procedure dovevano concludersi in otto giorni (portati poi a

dieci): i primi cinque erano a disposizione dell’intera cittadinanza per presentare le denunce

che a loro volta, nei successivi tre giorni, venivano esaminate dai sindaci designati; questi,

infine, stabilivano le eventuali ammende contro le quali, se ritenute ingiuste o troppo

esagerate, poteva intervenire con protesta ufficiale il Comune di origine del giusdicente

condannato.

Le competenze del Capitano del popolo erano prevalentemente giudiziarie anche se con

una forte connotazione politica: la magistratura, infatti era nata in difesa della parte popolare

contro le ingerenze e gli abusi dei magnati – "contro le violenze dei magnati a tutela dei

popolani" (Davidsohn 1962, p. 576) –, prerogativa che si era manifestata compiutamente

alla fine del Duecento allorquando il complesso titolo assunto dal rettore forestiero proprio

in quegli anni – "capitaneus populi et Comunis, defensor artium et artificum et conservator

pacis civitatis Florentie" (provvisione del 23 ottobre 1296) – rende del tutto esplicita "la

pluralità istituzionale che esso aveva ormai assunto a quella data: la duplice rappresentanza

del ‘popolo’ e dell’ente comunale, la tutela delle attività e degli interessi dei ceti mercantili

e corporativi, e la salvaguardia dell’ordine civico dalle turbolenze consortili e di fazione"

(Zorzi 2000, pp. 462-463).

Circa l’attività giudiziaria il Capitano aveva competenza, in ambito penale, su atti di

violenza, detenzioni personali fatte contro la legge, estorsioni a mano armata, soprusi verso

contadini e verso possidenti e locatari, false denunce e testimonianze a lui rese; in ambito

civile, su trattati e accordi di cui si sospettava che fossero stati raggiunti con la forza o

tramite raggiri, su cause che interessavano la gente minuta – in generale questioni di ben

poca entità, tanto che gli era consentito in quei casi di giudicare verbalmente senza tenere

memoria scritta di quanto sentenziato. Nelle procedure d’inquisizione il Capitano, allo

stesso modo del Podestà, poteva avvalersi dell’ausilio della tortura. Alle sentenze del

Capitano era permesso un appello da presentarsi al Giudice degli appelli e nullità: se la

sentenza da questi emessa confermava la precedente il procedimento era da ritenersi chiuso,

altrimenti era ammesso un ulteriore appello al Podestà.

Rispetto all’attività di quest’ultimo, poi, il Capitano poteva talvolta funzionare come una

sorta di giudice di seconda istanza per quei reati che il Podestà stesso non avesse punito

entro un certo tempo (generalmente trenta giorni); al riguardo, spesso capitava che gli

ambiti di competenza dei due magistrati coincidessero, tuttavia non molto sappiamo sugli

eventuali conflitti di giurisdizione che fossero sorti tra le rispettive curie. In linea di

massima, per alcuni casi entrambi erano allo stesso modo competenti a procedere e il fatto

che si muovesse prima l’uno o l’altro era semmai dovuto a una questione di precedenza nel

ricevere la denuncia o di maggior zelo nell’istruire un processo. D’altra parte il Capitano, se

offeso nell’esercizio delle proprie funzioni, veniva difeso dalla curia del Podestà, mentre, da

parte sua, il Capitano doveva difendere l’Esecutore degli Ordinamenti di giustizia in casi

analoghi. Infine, circa alcuni compiti specifici di singoli componenti della famiglia del

Capitano, gli sbirri vigilavano sulle norme di polizia stradale, sul mantenimento dell’ordine

http://www.archiviodistato.firenze.it Capitani del Popolo

Maggio 2002 © Archivio di Stato di Firenze 41

pubblico in generale, sulla pratica di giochi proibiti, sul possesso di armi non autorizzate.

Uno dei giudici aveva il compito di controllare la riscossione delle imposte e dei tributi

spettanti al Comune e altresì delle pene pecuniarie; un altro, con l’ausilio di due notai, aveva

il controllo sull’amministrazione della Camera e sulle entrate delle gabelle alle porte della

città.

Quanto alle competenze più specificamente politiche del Capitano, esse si vennero

nettamente delineando fin dalle origini dell’istituzione, e in particolare dal 1250 circa

quando, affidata a "milites forestieri", la magistratura "assunse il coordinamento politico

generale delle istituzioni ‘di popolo’, a cominciare dalla presidenza delle specifiche

rappresentanze consiliari" (Zorzi 2000, p. 462). Infatti, almeno a partire dalle ultime due

decadi del Duecento il Capitano presiedeva tre dei cinque consigli opportuni della città: il

Consiglio generale del Capitano, il Consiglio speciale o "di credenza" (la quale era

l’obbligo di conservare il segreto) e il Consiglio dei cento, complessivamente detti Consigli

del popolo; con la riforma del 1328, poi, abolito il Consiglio dei cento, gli altri due furono

unificati nell’unico Consiglio del Capitano di cui quest’ultimo continuava ad avere la

presidenza. Tuttavia, con provvisione del 28 novembre 1396 venne stabilito che tale

assemblea fosse da allora in poi convocata non più dal magistrato eponimo bensì dalla

Signoria, cambiando oltretutto il nome in Consiglio del popolo (circostanza confermata nei

verbali delle assemblee a partire dal 12 dicembre di quello stesso anno). L’evento è

significativo del fatto che il Capitano del popolo – così come il Podestà – perse nel tempo le

funzioni politiche che avevano caratterizzato la magistratura nel periodo iniziale della sua

esistenza, tanto da subire "un ripiegamento dalle originarie forti connotazioni politiche a più

ordinarie mansioni di funzionario" (Zorzi 2000, p. 459).

In questo senso, le funzioni quasi esclusivamente giudiziarie del Capitano emersero con

decisione verso nell’ultimo periodo in cui funzionò la magistratura: soppressa infatti nel

1477, venne ripristinata con provvisione del 28 aprile 1498 con lo specifico compito di

giudicare nelle cause criminali e del danno dato, nonché nelle notificazioni dei lodi;

attraverso il suo primo giudice collaterale funzionava poi da tribunale di primo appello per

la città e, tramite il secondo collaterale, da primo appello per il territorio extra-cittadino; da

solo, infine, il Capitano aveva il ruolo di giudice di terzo appello. Tuttavia, la magistratura

sopravvisse solo pochi anni alla propria rinascita: infatti, l’istituzione nel 1502 del Consiglio

di giustizia che assorbiva le funzioni giurisdizionali fino ad allora appartenute al Podestà e

al Capitano del popolo, portò alla definitiva abolizione di quest’ultima magistratura.

***

Il fondo comprende la documentazione prodotta dai Capitani del popolo che venivano

chiamati a Firenze, insieme alle proprie "famiglie" di giudici e notai, per amministrarvi la

giustizia. Gli atti si dividono in civili e criminali (o penali) in base alla tipologia giudiziaria

a cui si riferiscono e coprono un arco cronologico che va dal 1343 al 1502, con l’eccezione

del periodo 1478-1498 durante il quale la magistratura fu soppressa; manca poi

documentazione precedente al 1343 in quanto perduta nel disastroso incendio che in

quell’anno devastò la Camera del Comune.

I documenti sono disposti in ordine cronologico secondo la successione dei Capitani; per

ciascun magistrato sono divisi gli atti criminali da quelli civili, talora ulteriormente ripartiti

per quartieri. Inoltre, la documentazione si distingue anche in base al supporto sul quale è

stata redatta: generalmente, infatti, le sentenze sono pergamenacee, mentre è su supporto

cartaceo la documentazione relativa alle fasi precedenti dell’istruttoria.

Il processo poteva essere istruito "per accusationem", secondo cui la vittima – o chi per

essa – muoveva l’accusa dalla quale poi partiva il procedimento, e "per inquisitionem", in

cui era il giudice a promuovere "ex officio" l’acquisizione delle prove in base alle quali

prendeva avvio la fase giudiziaria. Il primo modo di procedere, che proveniva direttamente

dalle fonti romane, dalle scuole, dalla prassi notarile, era nello specifico destinato a dirimere

vertenze di tipo civilistico con entità di reato di solito modeste, mentre il secondo, che si

sviluppa soprattutto in età comunale come strumento principe del potere podestarile, è

indice della cosiddetta pubblicizzazione del processo, nel caso vi si trovassero coinvolti

anche gli interessi cittadini di cui appunto il Capitano del popolo – come anche, del resto, il

Podestà– doveva essere il garante e difensore. Tuttavia, gli ultimi studi in materia hanno

indicato che queste due modalità non erano affatto "due maniere alternative di impostare il

processo, tali da connotare separatamente due forme processuali opposte (l’accusatorio e

l’inquisitorio, secondo una fraseologia spicciativa, e ormai fuorviante), ma sembrano

corrispondere a stati del procedimento, o a sue fasi, che diversamente si combinano in

adesione alla dinamica propria di ciascun caso processuale" (Sbriccoli 1998, p. 9 – formato

digitale). Varie, dunque, anche le tipologie di atti prodotte dalle diverse fasi del

http://www.archiviodistato.firenze.it Capitani del Popolo

Maggio 2002 © Archivio di Stato di Firenze 43

procedimento (suddiviso in: accusa/inquisizione, citazione/precetti, "intentiones",

"positiones", confessione, bando, condanna/assoluzione): si avevano infatti "libelli" di

accuse, di inchieste, di prosecuzioni, di testimoni a difesa/a offesa, di querele, di sentenze

etc., che solo in periodo più tardo presero a essere riuniti insieme per processo e non più per

tipologia documentaria.

***

Indipendentemente dalla magistratura che le ha prodotte, le carte giudiziarie del periodo

repubblicano hanno avuto una storia archivistica molto compatta e, per così dire, solidale,

risentendo piuttosto della distinzione, tipica della cultura giuridica di antico regime, fra atti

civili e atti criminali. Gli atti prodotti dai Capitani del popolo – e, in generale, dai magistrati

forestieri che a Firenze amministravano la giustizia – al termine del mandato di ciascun

giusdicente venivano consegnate al notaio custode della Camera del Comune; era prassi,

inoltre, che i notai della "famiglia" del magistrato uscente redigessero un inventario in cui

veniva annotato il numero dei registri consegnati – con l’indicazione delle carte scritte e di

quelle bianche –, la presenza o meno di fascicoli o carte sciolte raccolte in filze e, infine, la

segnalazione di tutti i processi ancora pendenti (a conferma di ciò oggi rimane, in coda alla

documentazione di parecchi magistrati, un "Inventarium librorum consignatorium notario

custodi Camere Communis"). Pertanto, le carte dei Capitani del popolo si sono sedimentate,

contestualmente alla loro produzione, presso la Camera del Comune situata nel Palazzo del

Podestà, nei cui depositi subirono il disastroso incendio del 1343 scoppiato a seguito dei

tumulti che portarono alla cacciata del duca d’Atene, provocando la distruzione dei locali

della Camera e dei documenti in essi contenute. Gli atti delle magistrature giudiziarie, poi,

al momento della soppressione della Camera del Comune avvenuta nel 1532, passarono

all’istituzione che in epoca medicea ne ereditava le competenze, la Camera e Auditore

fiscale. Di questa situazione si ha conferma dalla provvisione del 28 novembre 1559 con cui

il duca Cosimo dei Medici dette avvio alla cosiddetta riforma della Camera, con particolare

riferimento agli atti in essa conservati, tra i quali vengono esplicitamente menzionate nel

testo del provvedimento "le scritture pubbliche pertinenti alle Cause civili, e Miste, Atti,

Processi, e Sentenze date nella Corte del Podestà, et Auditori di Ruota, e di altri Magistrati,

et ancora alle Cause criminali […]" (Cantini 1802, p. 333)


Famiglie Narnesi
Uno studio delle famiglie Narnesi è sempre stato al centro delle ricerche che nel tempo sono state fatte per meglio comprendere lo sviluppo della città a partire dall’anno mille per arrivare ai giorni nostri. Tra gli studi piu’ interessanti ci sono quelli dell’Ing. Martinori che ha lasciato in biblioteca a Narni uno studio dettagliato in ordine alfabetico delle principali casate, con stemmi e cronologia dei singoli appartenenti. Anche l’Eroli, Collosi ed altri si sono cimentati in tale impresa, ma il lavoro piu’ completo si trova presso l’archivio di stato di Terni con il deposito dei quaderni di Enrico Subioli, che partendo dal Martinori. approfondisce le ricerche con gli atti notarili si eredità e doti presenti presso l’archivio notarile di Narni depositato proprio presso tali archivi. Partendo da tali fonti ed integrandole con ricerche d’archivio a Roma e Firenze una prima digitalizzazione delle informazioni è stata riportata nel sito internet narnia.it .

Cercando come detto nelle due Città principali del centro Italia dove le famiglie Narnesi ebbero grande rilevanza a Firenze con Capitani del Popolo  e Podestà tra il  1345 ed il 1464 ed a Roma occupando l’equivalente di tale carica che pero’ in questo caso prevedeva l’essere Senatore della città di Roma. I Senatori di Roma Narnesi tra il 1377 ed il 1600, fanno comprendere come le Magistrature Narnesi si affermarono in queste grandi ed importante città, senza poi considerare altre città come Siena Perugia, Viterbo ed altre che videro in tale periodo i Narnesi nelle massime cariche della amministrazione della giustizia e della difesa militare delle città.


Approfondimenti:

http://www.narnia.it/firenzebargello.htm

http://www.narnia.it/massei.htm

http://www.narnia.it/arca.htm


http://www.narnia.it/senatori.htm


https://www.narnia.umbria.it/2019/01/20/famiglie-narnesi/

  

CIAPPO DA NARNI (Ciappo dei Ciappi)

1333 + 1365 ca.

 

 

 

Anno, mese Stato. Comp. ventura Avversario Condotta Area attività Azioni intraprese ed altri fatti salienti
1354          
Lug.       Toscana

Viene nominato podestà di Siena.

1355          
Mar.       Toscana

Sorge un tumulto in Siena, in contemporanea con l'ingresso in essa dell'imperatore Carlo di Boemia; le autorità sono deposte, la casa di Ciappo da Narni è saccheggiata ed egli è scacciato dalla città.

1359          
.... Firenze Tarlati   Toscana

E' podestà di Firenze. Assedia in Bibbiena Marco Tarlati, circonda la località con fossati e steccati, fa scavare cunicoli in direzione della rocca; bombarda, infine, il centro giorno e notte con 2 mangani.

Sett.       Toscana

Occupa a spese di Leale Tarlati alcuni castelli quali Faeto, Corone, Giunchereto e Frassineto e li restitusce agli aretini.

Ott.       Toscana

Sempre attorno a Bibbiena, dove fa costruire 2 battifolli per impedire che dalla località possa entrare o uscire chicchessia.

1360          
Gen.       Toscana

Un trattato condotto da un certo maestro Acciaro con Farinata degli Ubertini, permette ad alcuni soldati di scalare di notte le mura di Bibbiena: anche il Narni è con gli assalitori. Un masnadiere dei Tarlati dà l'allarme e l'Ubertini è ferito gravemente; egli cade dalla scala e si frattura un piede: nonostante tutto, riesce a fare aprire una porta ed a entrare nella città 400 fanti e 80 cavalli. Bibbiena è presa senza spargimento di sangue e non subisce alcun sacco; Marco Tarlati si rinchiude nella rocca e si arrende per mancanza di vettovaglie con Leale e Ludovico Tarlati, Francesco della Faggiuola e 40 masnadieri. I Tarlati sono incarcerati a Firenze.

1362          
...       Emilia

Ricopre l'incarico di podestà di Bologna per il primo semestre.

Ago.       Emilia

Scopre una congiura in Bologna e fra i condannati vi è Ugolino dei Sabatini.

....       Emilia

Alla scadenza della sua carica di podestà a Bologna, è fatto imprigionare dal rettore pontificio Blasco Gomez per irregolarità amministrative. Fugge per la cattiva sorveglianza dei suoi custodi saltando giù dalle mura cittadine: il nuovo podestà Jacopo Alberti lo condanna al pagamento di una multa di 20890 libbre ed altri due suoi famigliari, parimenti fuggiti con lui, sono puniti con l'oblazione di 10495 libbre: a tutti è dato il bando pena il taglio della testa. E' infine posta una taglia di 200 fiorini sulla sua testa e di 50 a testa per ciascuno dei suoi collaboratori.

Nov. Chiesa Milano   Emilia

Riabilitato poco dopo, affianca i pontifici di Piero Farnese in un attacco notturno a Granarolo dell'Emilia, che si conclude con la disfatta dei viscontei: molti sono i morti fra gli avversari e 150 i prigionieri.

1365        

Muore.

 

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